Sanzione da 120mila euro allo Zion Smart Shop

Sanzione da 120mila euro allo Zion Smart Shop
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NOVARA - Per pratiche commerciali «ingannevoli e aggressive», l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non scherza: fioccano infatti le sanzioni, tra l’altro in tempi più rapidi rispetto alla Giustizia ordinaria.

A fine agosto una mazzata è arrivata sul famoso Zion Smart Shop, il negozio ormai chiuso di viale Volta che fra fine 2014 e aprile di quest’anno aveva venduto (a prezzi stracciati) cellulari e pc in mezza Italia via web…. ma in molti, troppi casi, solo appunto venduto, nel senso che incassati i soldi molti prodotti non erano stati consegnati né il denaro era poi stato rimborsato (risultano solo circa 250 rimborsi per oltre 100mila euro). Al riguardo sta indagando la Procura di Novara, mentre appunto segnalazioni e proteste erano arrivate, oltre ad associazioni di consumatori, fra le quali l’Uci, anche al  Garante del mercato, che aveva subito aperto una istruttoria. Ora è arrivata la “sentenza”, ovvero sanzione di 120mila euro al titolare del negozio, Davinio Zanetti. Il caso è riassunto nella delibera, pubblicata sul sito del Garante.

 

LE ACCUSE

Sotto accusa, dunque, Zanetti, “titolare dell’impresa individuale Zion Smart Shop” , in qualità di “professionista”. Attività prevalente «il commercio al dettaglio di materiale informatico (hardware e software) e accessoristica varia del settore elettronico»; risultava operare «attraverso il sito web individuato dal dominio www.zionsmartshop.com»,  posto «in modalità off line almeno dalla data del 20 maggio 2015», ovvero quando ormai una sfilza di clienti facevano la fila per reclamare i prodotti o i soldi (ed erano già partiti diversi esposti). Controparte, in primis, l’associazione di consumatori Altroconsumo. Nel mirino i «comportamenti posti in essere dal professionista nell’attività di vendita on line», consistenti nel «diffondere informazioni non veritiere circa la disponibilità ed i tempi  di consegna dei prodotti offerti on line; nell'opporre difficoltà di varia natura ai consumatori, rispetto all'esercizio di taluni loro diritti contrattuali».

Tra febbraio e  giugno 2015 sono pervenute all’Autorità garante 136 segnalazioni, con le quali i consumatori denunciavano «di aver concluso on line contratti di vendita con il professionista, ma di non aver ricevuto la merce acquistata», nonché il «mancato rimborso del prezzo pagato. In particolare, attraverso il proprio sito web, l’operatore avrebbe proposto in vendita alcuni prodotti indicandoli come disponibili ovvero impegnandosi ad inviarli entro un determinato termine, senza procedere successivamente alla consegna o consegnandoli con significativi ritardi. In alcuni casi il professionista avrebbe imputato il ritardo nella consegna a generiche difficoltà insorte con i fornitori, offrendo comunque garanzie sulla bontà della consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati o mostrandosi disponibile alla restituzione del prezzo pagato, salvo poi non procedere in tal senso».

 

DIVERSE “SCUSE”

In particolare un consumatore segnala che il professionista non avrebbe adeguatamente evidenziato il fatto che «i prodotti offerti non fossero  disponibili presso i suoi magazzini ed inoltre avrebbe proceduto alla modifica dei termini di consegna (da 10 giorni a 15 giorni lavorativi) in una fase successiva all’ordine. In un'altra occasione il professionista, a seguito delle reiterate proteste di un acquirente per la mancata consegna di un telefono portatile, faceva riferimento a non meglio precisati problemi di gestione del personale e di surplus di ordini per giustificare l’inadempimento».

Un altro consumatore, acquirente di uno smartphone, evidenzia che «a seguito di numerose chiamate infruttifere procedeva a  pubblicare una serie di reclami sulla pagina facebook del professionista. Quest’ultimo si affrettava a rimuoverle garantendo telefonicamente la consegna, che non è mai avvenuta».

Altra storia: un cliente evidenzia che avrebbe proceduto all’acquisto di uno smartphone «sulla base dell’informazione presente sul sito che questo risultava disponibile in 1.500 pezzi  mentre, da accertamenti successivi, risultava che il prodotto non era più  commercializzato da mesi dalla casa produttrice».

“Scuse” e giustificazioni: Zanetti avrebbe tenuto «un comportamento dilatorio e fuorviante  successivamente alla mancata spedizione, rassicurando i vari consumatori  circa la possibilità di ottenere, in alternativa, il rimborso del prezzo pagato; circostanze che in realtà non si sarebbero poi verificate». Tutti i consumatori lamentano di «non aver ottenuto la restituzione del prezzo pagato per i prodotti ordinati e mai consegnati e di aver incontrato difficoltà a contattare l’impresa sia attraverso il telefono che attraverso i canali telematici». Il Garante bacchetta anche il fatto che Zanetti avrebbe in qualche modo “minacciato” di denuncia chi osava protestare sul web.

 

LA DIFESA

Il 13 marzo era partita l’istruttoria, comunicata a Zanetti, con l’invito a fornire spiegazioni. Zanetti è stato ascoltato il 15 aprile, poi il 30 dello stesso mese l’Autorità ha disposto la «sospensione della pratica relativa alla vendita di prodotti non disponibili nonché all’addebito dei costi sulla carta di credito di prodotti non realmente pronti per la consegna».

Il 15 maggio Zanetti chiudeva il sito, e il 1° giugno si concludeva invece l’istruttoria.

Come si è difeso Zanetti? Evidenziando che raccoglieva gli ordini «attraverso  il sito internet e attraverso il punto  vendita fisico sito in Novara. Il processo di  acquisizione iniziava solo dopo il pagamento del prezzo da parte del consumatore. Ha dichiarato inoltre che l’attività in questione era cresciuta a un ritmo sostenuto anche in considerazione di prezzi particolarmente competitivi - talvolta sottocosto - praticati ai consumatori. L’incremento delle vendite avrebbe determinato il mancato rispettodei tempi di consegna indicati nel sito. Il professionista ha giustificato tale carenza contrattuale sottolineando che la modesta dimensione organizzativa rappresentava il motivo principale per il quale riusciva a praticare prezzi più bassi della concorrenza».

Il Garante del mercato ha chiesto un parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale, per quanto di sua competenza, ha sostenuto come Internet sia uno strumento «idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere».

 

CONCLUSIONI

Poche storie, dice il Garante: sul sito devono esserci «informazioni complete ed esaurienti», da offrire «in modo chiaro e comprensibile, sin dal primo contatto con il consumatore, rispetto ad una transazione commerciale tradizionale». E una volta effettuato l’ordine il cliente va tenuto informato sugli sviluppi. Tutto induce a far ritenere al Garante che «le condotte del professionista relative alla promozione e vendita di prodotti sul sito non siano conformi al livello di diligenza professionale imposto dalle specificità dell’e-commerce e dal pertinente dettato normativo, bensì idonee a integrare una violazione delle norme a tutela del consumatore in materia di pratiche scorrette». Addirittura si parla in alcuni casi di condotte false e ingannevoli. In altre parole: uno crede di acquistare un prodotto lì pronto per la consegna, e quindi si decide al passo, ma così non è. Zanetti prima incassava, e poi andava a cercare i prodotti. La pratica del cosiddetto dropshopping. Il numero di operazioni «non andate a buon fine, infatti, appare significativo sia in assoluto, ove si tenga conto dell’arco temporale interessato, sia, soprattutto, in considerazione del fatto che le segnalazioni appaiono rappresentative solo di una parte dei casi di mancata consegna».

E, stando al Garante, Zanetti era consapevole di tutto ciò. Senza contare gli ostacoli che poneva nel farsi rintracciare dai clienti in attesa.

Ancora: «L’omessa restituzione del prezzo a seguito della mancata consegna dei prodotti da parte del professionista costituisce, nel caso di specie, uno dei principali ostacoli all’esercizio di diritti nascenti dal rapporto di consumo. La scorrettezza della pratica appare ulteriormente rafforzata dal comportamento che il professionista ha tenuto in alcune occasioni nelle quali, anziché procedere tempestivamente e di propria iniziativa a rimborsare le somme percepite, ha invitato il consumatore ad attendere un ulteriore periodo, offrendo garanzie sull’ imminente consegna».

 

SANZIONI

Le sanzioni possono variare da 5mila e 5 milioni di euro, secondo la gravità e la durata dei comportamenti scorretti. Il Garante ha ritenuto  di infliggerne a Zanetti un paio da 60mila euro l’una. Da pagare entro 30 giorni dalla notifica. Possibile il ricorso al Tar. Abbiamo cercato di contattare, invano, il legale di Zanetti (legale che peraltro aveva già annunciato che non avrebbe più parlato con il “Corriere”), e quindi non sappiamo se Zanetti abbia pagato o abbia fatto ricorso.

Per quanto riguarda l’aspetto penale della vicenda, pare ci siano (o addirittura ci siano già stati) importanti sviluppi, ancora però coperti dal segreto di indagine.

NOVARA - Per pratiche commerciali «ingannevoli e aggressive», l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non scherza: fioccano infatti le sanzioni, tra l’altro in tempi più rapidi rispetto alla Giustizia ordinaria.

A fine agosto una mazzata è arrivata sul famoso Zion Smart Shop, il negozio ormai chiuso di viale Volta che fra fine 2014 e aprile di quest’anno aveva venduto (a prezzi stracciati) cellulari e pc in mezza Italia via web…. ma in molti, troppi casi, solo appunto venduto, nel senso che incassati i soldi molti prodotti non erano stati consegnati né il denaro era poi stato rimborsato (risultano solo circa 250 rimborsi per oltre 100mila euro). Al riguardo sta indagando la Procura di Novara, mentre appunto segnalazioni e proteste erano arrivate, oltre ad associazioni di consumatori, fra le quali l’Uci, anche al  Garante del mercato, che aveva subito aperto una istruttoria. Ora è arrivata la “sentenza”, ovvero sanzione di 120mila euro al titolare del negozio, Davinio Zanetti. Il caso è riassunto nella delibera, pubblicata sul sito del Garante.

 

LE ACCUSE

Sotto accusa, dunque, Zanetti, “titolare dell’impresa individuale Zion Smart Shop” , in qualità di “professionista”. Attività prevalente «il commercio al dettaglio di materiale informatico (hardware e software) e accessoristica varia del settore elettronico»; risultava operare «attraverso il sito web individuato dal dominio www.zionsmartshop.com»,  posto «in modalità off line almeno dalla data del 20 maggio 2015», ovvero quando ormai una sfilza di clienti facevano la fila per reclamare i prodotti o i soldi (ed erano già partiti diversi esposti). Controparte, in primis, l’associazione di consumatori Altroconsumo. Nel mirino i «comportamenti posti in essere dal professionista nell’attività di vendita on line», consistenti nel «diffondere informazioni non veritiere circa la disponibilità ed i tempi  di consegna dei prodotti offerti on line; nell'opporre difficoltà di varia natura ai consumatori, rispetto all'esercizio di taluni loro diritti contrattuali».

Tra febbraio e  giugno 2015 sono pervenute all’Autorità garante 136 segnalazioni, con le quali i consumatori denunciavano «di aver concluso on line contratti di vendita con il professionista, ma di non aver ricevuto la merce acquistata», nonché il «mancato rimborso del prezzo pagato. In particolare, attraverso il proprio sito web, l’operatore avrebbe proposto in vendita alcuni prodotti indicandoli come disponibili ovvero impegnandosi ad inviarli entro un determinato termine, senza procedere successivamente alla consegna o consegnandoli con significativi ritardi. In alcuni casi il professionista avrebbe imputato il ritardo nella consegna a generiche difficoltà insorte con i fornitori, offrendo comunque garanzie sulla bontà della consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati o mostrandosi disponibile alla restituzione del prezzo pagato, salvo poi non procedere in tal senso».

 

DIVERSE “SCUSE”

In particolare un consumatore segnala che il professionista non avrebbe adeguatamente evidenziato il fatto che «i prodotti offerti non fossero  disponibili presso i suoi magazzini ed inoltre avrebbe proceduto alla modifica dei termini di consegna (da 10 giorni a 15 giorni lavorativi) in una fase successiva all’ordine. In un'altra occasione il professionista, a seguito delle reiterate proteste di un acquirente per la mancata consegna di un telefono portatile, faceva riferimento a non meglio precisati problemi di gestione del personale e di surplus di ordini per giustificare l’inadempimento».

Un altro consumatore, acquirente di uno smartphone, evidenzia che «a seguito di numerose chiamate infruttifere procedeva a  pubblicare una serie di reclami sulla pagina facebook del professionista. Quest’ultimo si affrettava a rimuoverle garantendo telefonicamente la consegna, che non è mai avvenuta».

Altra storia: un cliente evidenzia che avrebbe proceduto all’acquisto di uno smartphone «sulla base dell’informazione presente sul sito che questo risultava disponibile in 1.500 pezzi  mentre, da accertamenti successivi, risultava che il prodotto non era più  commercializzato da mesi dalla casa produttrice».

“Scuse” e giustificazioni: Zanetti avrebbe tenuto «un comportamento dilatorio e fuorviante  successivamente alla mancata spedizione, rassicurando i vari consumatori  circa la possibilità di ottenere, in alternativa, il rimborso del prezzo pagato; circostanze che in realtà non si sarebbero poi verificate». Tutti i consumatori lamentano di «non aver ottenuto la restituzione del prezzo pagato per i prodotti ordinati e mai consegnati e di aver incontrato difficoltà a contattare l’impresa sia attraverso il telefono che attraverso i canali telematici». Il Garante bacchetta anche il fatto che Zanetti avrebbe in qualche modo “minacciato” di denuncia chi osava protestare sul web.

 

LA DIFESA

Il 13 marzo era partita l’istruttoria, comunicata a Zanetti, con l’invito a fornire spiegazioni. Zanetti è stato ascoltato il 15 aprile, poi il 30 dello stesso mese l’Autorità ha disposto la «sospensione della pratica relativa alla vendita di prodotti non disponibili nonché all’addebito dei costi sulla carta di credito di prodotti non realmente pronti per la consegna».

Il 15 maggio Zanetti chiudeva il sito, e il 1° giugno si concludeva invece l’istruttoria.

Come si è difeso Zanetti? Evidenziando che raccoglieva gli ordini «attraverso  il sito internet e attraverso il punto  vendita fisico sito in Novara. Il processo di  acquisizione iniziava solo dopo il pagamento del prezzo da parte del consumatore. Ha dichiarato inoltre che l’attività in questione era cresciuta a un ritmo sostenuto anche in considerazione di prezzi particolarmente competitivi - talvolta sottocosto - praticati ai consumatori. L’incremento delle vendite avrebbe determinato il mancato rispettodei tempi di consegna indicati nel sito. Il professionista ha giustificato tale carenza contrattuale sottolineando che la modesta dimensione organizzativa rappresentava il motivo principale per il quale riusciva a praticare prezzi più bassi della concorrenza».

Il Garante del mercato ha chiesto un parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale, per quanto di sua competenza, ha sostenuto come Internet sia uno strumento «idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere».

 

CONCLUSIONI

Poche storie, dice il Garante: sul sito devono esserci «informazioni complete ed esaurienti», da offrire «in modo chiaro e comprensibile, sin dal primo contatto con il consumatore, rispetto ad una transazione commerciale tradizionale». E una volta effettuato l’ordine il cliente va tenuto informato sugli sviluppi. Tutto induce a far ritenere al Garante che «le condotte del professionista relative alla promozione e vendita di prodotti sul sito non siano conformi al livello di diligenza professionale imposto dalle specificità dell’e-commerce e dal pertinente dettato normativo, bensì idonee a integrare una violazione delle norme a tutela del consumatore in materia di pratiche scorrette». Addirittura si parla in alcuni casi di condotte false e ingannevoli. In altre parole: uno crede di acquistare un prodotto lì pronto per la consegna, e quindi si decide al passo, ma così non è. Zanetti prima incassava, e poi andava a cercare i prodotti. La pratica del cosiddetto dropshopping. Il numero di operazioni «non andate a buon fine, infatti, appare significativo sia in assoluto, ove si tenga conto dell’arco temporale interessato, sia, soprattutto, in considerazione del fatto che le segnalazioni appaiono rappresentative solo di una parte dei casi di mancata consegna».

E, stando al Garante, Zanetti era consapevole di tutto ciò. Senza contare gli ostacoli che poneva nel farsi rintracciare dai clienti in attesa.

Ancora: «L’omessa restituzione del prezzo a seguito della mancata consegna dei prodotti da parte del professionista costituisce, nel caso di specie, uno dei principali ostacoli all’esercizio di diritti nascenti dal rapporto di consumo. La scorrettezza della pratica appare ulteriormente rafforzata dal comportamento che il professionista ha tenuto in alcune occasioni nelle quali, anziché procedere tempestivamente e di propria iniziativa a rimborsare le somme percepite, ha invitato il consumatore ad attendere un ulteriore periodo, offrendo garanzie sull’ imminente consegna».

 

SANZIONI

Le sanzioni possono variare da 5mila e 5 milioni di euro, secondo la gravità e la durata dei comportamenti scorretti. Il Garante ha ritenuto  di infliggerne a Zanetti un paio da 60mila euro l’una. Da pagare entro 30 giorni dalla notifica. Possibile il ricorso al Tar. Abbiamo cercato di contattare, invano, il legale di Zanetti (legale che peraltro aveva già annunciato che non avrebbe più parlato con il “Corriere”), e quindi non sappiamo se Zanetti abbia pagato o abbia fatto ricorso.

Per quanto riguarda l’aspetto penale della vicenda, pare ci siano (o addirittura ci siano già stati) importanti sviluppi, ancora però coperti dal segreto di indagine.

 

Paolo Viviani

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